Art. 1 Costituzione e Denominazione
1.È costituita l’associazione denominata “NoiD Telecom APS”, di seguito per brevità Associazione, quale Ente del Terzo Settore.
2. Si configura quale Associazione di Promozione Sociale, in conformità al dettato dell’art. 35 e segg. del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico. L’Associazione, in virtù dell’iscrizione nell’apposito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), adotta la qualifica di APS e utilizza tale acronimo inserendolo negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’Associazione si ispira ai principi di democraticità, uguaglianza di diritti e gratuità, non ha scopo di lucro, persegue nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
Art. 2 Sede e articolazioni territoriali
1. L’Associazione ha la sua sede legale nel Comune di Roma.
2. Il trasferimento della sede legale potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo senza modifica statutaria purché nell’ambito dello stesso Comune. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell’Assemblea con modifica dello Statuto.
3. Possono essere istituite altre sedi operative in altre città qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità con delibera maggioritaria dello stesso Consiglio.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
Art. 4 Finalità e attività
NoiD Telecom APS è un’Associazione che ha come missione la valorizzazione dei talenti femminili all’interno del Gruppo TIM ed in eventuali contesti professionali e manageriali, promuovendo uno stile di management inclusivo e orientato al merito per contribuire attivamente al superamento del divario di genere.
L’Associazione promuove un confronto dialettico e propositivo con persone e istituzioni coinvolte sui temi della diversità, equità e integrazione.
Persegue le finalità volte a rimuovere atti e comportamenti discriminatori e a tutelare i diritti inviolabili della persona, nonché a promuovere la cultura della solidarietà e delle diversità. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l’Associazione intende svolgere e promuovere, in favore di associati, le attività di interesse generale rientranti nei seguenti punti di cui all’art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017: i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Sono pertanto tra gli obiettivi che l’Associazione si pone:
● Sviluppare una rete di relazioni interne ed esterne al Gruppo TIM per condividere esperienze e conoscenze, per valorizzare il talento femminile e per promuovere e ampliare il ruolo delle donne in posizioni manageriali e nella classe dirigente italiana in collaborazione con altre Associazioni che condividono gli stessi valori.
● Contribuire all’affermazione di comportamenti e valori tesi a migliorare profondamente il sistema sociale e il contesto lavorativo di riferimento, in particolare promuovendo uno stile di management inclusivo, trasparente e orientato al merito.
● Promuovere iniziative finalizzate a realizzare il bilanciamento di genere nel Gruppo TIM e negli altri contesti di riferimento.
A tal fine, le principali attività dell’Associazione riguardano:
● L’elaborazione di proposte per realizzare in Azienda azioni finalizzate al superamento concreto delle differenze di genere ed all’evoluzione culturale e organizzativa necessaria allo sviluppo di lungo termine dell’Azienda e del Gruppo.
● Il monitoraggio dei fenomeni del mancato bilanciamento di genere anche attraverso la creazione di Osservatori su fenomeni specifici.
● Lo sviluppo di una rete di relazioni e collaborazioni con altre associazioni ed organizzazioni di livello nazionale e internazionale per l’organizzazione e la partecipazione ad iniziative, eventi e convegni, e per favorire il confronto con i rappresentanti del mondo culturale, politico, dell’informazione, sindacale, delle pari opportunità, imprenditoriale e professionale.
● La promozione di iniziative formative e culturali finalizzate a supportare le donne nell’ambito del contesto professionale anche attraverso l’autoconsapevolezza delle potenzialità e dei valori di cui sono individualmente e collettivamente portatrici.
● Lo sviluppo di azioni che favoriscano scambi di conoscenze e di esperienze professionali tra gli associati per sviluppare un modello di leadership teso al perseguimento degli obiettivi di business attraverso una reale valorizzazione delle risorse umane e dei comportamenti etici e meritocratici.
● La promozione di ogni altra iniziativa necessaria e utile per la realizzazione delle finalità dell’Associazione, a livello nazionale e internazionale.
Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi (attraverso eventi associativi, crowdfunding, etc).
Essa potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari aventi pertinenza con gli scopi associativi.
Per lo svolgimento delle predette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’attività dei propri associati.
Art. 5 Soci ordinari
1. All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividono in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendono partecipare alle attività con la loro opera, competenze e conoscenze a titolo volontario e gratuito. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno. L’ammissione degli associati presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti. Essa comporta, inoltre, l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione.
2. Sono soci dell’Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo e verseranno all’Associazione la quota di iscrizione stabilita dal Consiglio Direttivo non rimborsabile. Nella domanda di ammissione, l’interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate
dagli organi associativi.
3. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
4. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo o di suo/suoi delegato/i, nel libro degli associati.
5. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo e/o gruppo e/o persone delegate deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all’interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.
6. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea quando ricorrono gravi motivi, quali lo svolgimento di attività in contrasto con le finalità e il funzionamento dell’Associazione e il mancato adempimento degli obblighi statutari.
7. Le quote associative versate non sono trasferibili e non sono rimborsabili per alcun motivo, né per scioglimento del rapporto associativo, né per scioglimento dell’Associazione.
8. La partecipazione all’Associazione non può essere temporanea.
9. Il Consiglio Direttivo può stabilire il versamento di una quota annuale e il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della predetta quota associativa nei termini prescritti dallo stesso.
Per le Modalità di adesione all’Associazione si rimanda a quanto deciso in merito dal Consiglio Direttivo.
Art. 6 Diritti e doveri dei soci ordinari
Tutti i soci hanno uguali diritti e obblighi nei confronti dell’Associazione.
I soci hanno il diritto di chiedere e ricevere dal Consiglio Direttivo informazioni su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare alle assemblee, e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali descritti nell’art.21 del presente Statuto previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.
L’ammissione del socio nell’Associazione non può essere a tempo determinato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare lo Statuto dell’Associazione, di versare le quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo, nonché l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione.
I soci esclusi o receduti, o che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
Art. 7 Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per:
• Decesso;
• Dimissioni: ogni associato può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l’obbligo per il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
• Decadenza: la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa trascorsi sei mesi dalla data per la quale ne è previsto l’obbligo.
• Esclusione: la qualità di socio si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell’eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell’immagine dell’Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all’interessato per iscritto e con verifica di ricezione da parte del socio, che, a sua volta, potrà ricorrere entro trenta giorni all’Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Art. 8 Soci volontari Laddove le esigenze specifiche lo richiedano, l’Associazione si riserva di esercitare l’istituto dei soci volontari con apposta delibera del Consiglio Direttivo. Sono volontari i soci che aderiscono all’Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario. Ai sensi dell’art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.
Art. 9 Sostenitori
Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitore tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto di essere informati sulle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall’Associazione.
Art.10 Lavoratori
L’Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori/lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.
Art. 11 Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
● L’Assemblea dei soci;
● il Consiglio Direttivo;
● il Presidente
● l’Organo di Controllo, organo facoltativo
Tutte le cariche sociali sono elettive.
Art. 12 Assemblea
1. L’Assemblea è organo sovrano, il massimo organo deliberante dell’Associazione.
Possono partecipare all’Assemblea, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, tutti i soci, a far data dalla deliberazione di ammissione e iscritti nel libro dei soci.
All’Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell’Assemblea.
2. L’Assemblea ha i seguenti compiti:
a. delineare, esaminare e approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
b. individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali da realizzare;
c. deliberare sul Bilancio consuntivo e sull’eventuale preventivo;
d. eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, determinandone il numero, e l’eventuale Organo di controllo;
e. deliberare sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
f. ratificare le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio;
g. deliberare sul ricorso dell’aspirante socio in merito al mancato accoglimento della sua richiesta di ammissione, ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto;
h. deliberare in merito al ricorso sul provvedimento di esclusione dell’associato interessato, ai sensi dell’art. 7 del presente Statuto;
i. discutere e approvare l’eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
j. deliberare su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo vorrà ad essa sottoporre;
k. deliberare sulle modifiche dello statuto dell’Associazione;
l. deliberare sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione stessa;
m. discutere e decidere su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno.
3. Le deliberazioni assembleari prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati.
Art. 13 Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti i soci.
L’Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:
● almeno una volta all’anno;
● entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario;
● ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio direttivo;
● quando ne è fatta richiesta motivata, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati o dall’Organo di Controllo se nominato. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione e il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
L’Assemblea è convocata almeno 15 giorni prima del giorno previsto tramite avviso scritto da inviare via email all’indirizzo dichiarato all’associazione ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell’avvenuta consegna della convocazione.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione e l’ordine del giorno con l’elenco dei punti da trattare.
Art. 14 Validità dell’Assemblea
1. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
2. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea.
3. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Il voto è personale e sono ammesse deleghe.
4. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie dell’Associazione è necessaria la presenza della maggioranza degli associati ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. La trasformazione, la fusione, la scissione o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
5. E’ ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle seguenti condizioni, di cui si darà atto nei relativi verbali:
a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti (in quanto soci con diritto di voto), constatare e proclamare i risultati della votazione;
b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
6. In mancanza del Segretario di cui all’art. 19, il Presidente dell’Assemblea propone un Segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.
Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente, anche digitalmente se necessario. I verbali e gli atti verbalizzati firmati e archiviati digitalmente sono a disposizione dei soci per la consultazione su un repository digitale dell’Associazione.
7. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede preferibilmente mediante il voto a scrutinio segreto secondo le modalità previste dal Regolamento.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell’Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.
8. L’Assemblea delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno a maggioranza dei voti delle presenti, salvo le eccezioni di cui al successivo punto 4 del medesimo articolo.
9. Per delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti.
Art. 15 Nomina composizione e attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione ed è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, in base alle indicazioni assembleari, eletti dall’Assemblea tra gli associati. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili ma è auspicabile che ci
sia un ricambio al superamento dei due mandati. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni.
Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente e assegna gli incarichi di Segretario e Tesoriere scegliendo anche questi ultimi tra i propri membri. Se del caso, con esclusione della rappresentanza legale, potranno essere attribuiti fino a due incarichi ad una sola persona.
I Consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l’iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
Art. 16 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia necessario e, comunque, almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al Bilancio consuntivo e all’eventuale Bilancio preventivo da presentare all’approvazione dell’Assemblea dei soci, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri.
2. La convocazione è effettuata mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora, nonché l’elenco delle materie da trattare.
3. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell’Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.
4. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Ogni associato ha diritto di consultare i verbali delle riunioni redatti.
5. È ammessa la possibilità che la riunione avvenga per via telematica mediante strumenti di videoconferenza o audioconferenza od altri strumenti tecnologici alle condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali, secondo le modalità previste per l’Assemblea deli soci.
Art. 17 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione.
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Nello specifico:
● elegge tra i propri componenti il Presidente;
● elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
● elegge il Tesoriere e il Segretario;
● istituisce i Comitati Tematici costituiti in via continuativa o temporanea da soci per svolgere specifiche attività nel perseguimento degli obiettivi dell’Associazione;
● attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
● cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
● predispone e propone all’Assemblea il programma annuale di attività;
● amministra le risorse economiche dell’Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;
● individua le attività diverse da quelle di interesse generale esperibili dall’Associazione;
● predispone annualmente il Bilancio d’esercizio e l’eventuale Bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all’Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
● conferisce procure generali e speciali;
● assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e
retribuzioni;
● propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi
sociali;
● delibera l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
● riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
● delibera in ordine alla perdita dello status di socio;
● ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
● indice adunanze, convegni, ecc.;
● delibera, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati secondo quanto disposto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 117/2017;
● istituisce sedi operative, nominando il/i relativo/o responsabile/i, con potere di revoca.
● cura la tenuta e conservazione dei libri sociali presso la sede dell’Associazione.
Art. 18 Il Presidente
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Egli è anche Presidente dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
3. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente in particolare:
a. provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
b. è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell’Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie (o delegare persona/e di sua fiducia) ad operare; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi inclusi i pagamenti di salari e stipendi ai dipendenti.
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
5. Al Presidente compete la tenuta dei rapporti con gli enti e le istituzioni presenti nel territorio.
6. In caso di urgenza può adottare, altresì, provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo stesso tramite mezzo email o nella prima riunione successiva.
7. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.
Art. 19 Il Segretario ed il Tesoriere
1. Il Segretario ed il Tesoriere affiancano il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
2. Al Segretario compete:
a. la redazione dei verbali delle sedute dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
b. curare la tempestività delle convocazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c. la redazione dei libri verbali nonché del libro soci e del registro degli associati che prestano attività di volontariato.
3. Al Tesoriere spetta il compito di:
a. tenere ed aggiornare i libri contabili tramite una Nota di Cassa in formato digitale che riporti le entrate e le uscite dell’Associazione archiviata nel Repository dell’Associazione;
b. predisporre il Bilancio dell’Associazione.
c. al Tesoriere può essere conferito dal Consiglio Direttivo il potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli Organi Statutari a firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Art. 20 Organo di Controllo
1. L’Organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l’Assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell’art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017.
Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
2. L’Organo di controllo:
• vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
• vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
• esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
3. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti.
Art. 21 Libri sociali
1. L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri che possono essere anche redatti in versione digitale e vengono conservati nel Repository dell’Associazione:
● libro dei soci;
● registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
● libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
● libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.
2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 22 Risorse economiche
1. Le entrate dell’Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:
– quote associative e contributi degli associati;
– erogazioni liberali di associati e terzi;
– donazioni e lasciti testamentari;
– entrate derivanti da attività di raccolta fondi (es. crowdfunding);
– contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
– contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
– rendite patrimoniali;
– proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi;
– entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Art. 23 Esercizio finanziario
1. L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Al termine di ogni esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il Bilancio consuntivo e l’eventuale preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione degli associati, cinque giorni prima della data stabilita per l’Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione dei revisori, qualora nominati.
3. Dal Bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti. Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali finalizzati al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.
Art. 24 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
1. La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l’estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea, secondo le modalità indicate dall’art. 14 comma 4 del presente Statuto.
2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati.

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